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Comune di Barbaresco
UFFICI

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SEGRETERIA

Modulistica


Modello 3 - Comunicazione ai soggetti controinteressati
Modello 1 - Accesso civico
Modello 2 - Accesso generalizzato
Modello 4 - Provvedimento di diniego-differimento della richiesta di accesso generalizzato
Dichiarazione sostitutiva di Autocertificazione
Accesso agli atti

Regolamenti


Regolamento graduazione, conferimento e revoca incarichi E.Q.
Inserito sul sito il 21/02/2024 alle ore 15:59:27 per numero giorni 292
Regolamento biblioteca-nomina direttore, addetti bibliotecari e animatore culturale - C.C. 38/1997
Inserito sul sito il 20/09/2023 alle ore 15:15:52 per numero giorni 446
Regolamento prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali - C.C. 47/2003
Inserito sul sito il 20/09/2023 alle ore 15:12:15 per numero giorni 446
Regolamento diritto di accesso e tutela dati personali - C.C. 49/1997
Inserito sul sito il 20/09/2023 alle ore 15:07:10 per numero giorni 446
Regolamento documentazione amministrativa, autenticazione e sottoscrizione copie e autocertificazione - C.C. 36/1998
Inserito sul sito il 13/09/2023 alle ore 16:51:32 per numero giorni 453
Regolamento controlli interni
Inserito sul sito il 13/09/2023 alle ore 16:43:47 per numero giorni 453
Regolamento concorsi. Modifica
Inserito sul sito il 13/09/2023 alle ore 16:38:01 per numero giorni 453
Regolamento utilizzo locali comunali - C.C. 14/2002
Inserito sul sito il 30/08/2023 alle ore 16:09:10 per numero giorni 467
Regolamento procedimento amministrativo - C.C. 32/2013
Inserito sul sito il 30/08/2023 alle ore 16:03:27 per numero giorni 467
Regolamento sulla metodologia e criteri sulla valutazione performance personale e nucleo di valutazione
Inserito sul sito il 30/08/2023 alle ore 15:46:33 per numero giorni 467
Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione. Modifiche
Inserito sul sito il 30/08/2023 alle ore 15:43:41 per numero giorni 467
Regolamento protezione dati personali - C.C. 25/2018
Inserito sul sito il 30/08/2023 alle ore 15:41:14 per numero giorni 467
Regolamento servizio autonoleggio con conducente - C.C. 24/2015
Inserito sul sito il 30/08/2023 alle ore 15:37:39 per numero giorni 467
Elenco Regolamenti
Inserito sul sito il 30/04/2016 alle ore 10:00:58 per numero giorni 3145
Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno - C.C.3/2012
Inserito sul sito il 08/08/2013 alle ore 14:41:33 per numero giorni 4141

Come fare per


Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.

Come fare

Il diritto di accesso formale puó essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese. . ...) che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia (non sono ammesse, ad esempio, richieste di visione per mera curiosità o generiche). Sulla domanda deciderà il dirigente o il responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda. La domanda di accesso puó avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente: Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente. Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, puó essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione. Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non puó essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione. Rifiuto: la domanda non puó essere accolta. La presa visione e il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione. Nel caso si presenti la domanda di accesso per conto di terzi o in qualità di legale rappresentante, si precisa che le eventuali deleghe di rappresentanza possono essere prodotte anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Riferimento normativo

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.

Come fare

Il diritto di accesso formale puó essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese. . ...) che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia (non sono ammesse, ad esempio, richieste di visione per mera curiosità o generiche). Sulla domanda deciderà il dirigente o il responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda. La domanda di accesso puó avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente: Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente. Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, puó essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione. Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non puó essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione. Rifiuto: la domanda non puó essere accolta. La presa visione e il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione. Nel caso si presenti la domanda di accesso per conto di terzi o in qualità di legale rappresentante, si precisa che le eventuali deleghe di rappresentanza possono essere prodotte anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Riferimento normativo

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Cos'è il diritto di accesso civico
L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale e di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5bis del medesimo decreto.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 va indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, negli altri casi l’istanza deve essere presentata, alternativamente, o all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; puó essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, ed è gratuita.

La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria puó essere presentata:

tramite posta elettronica a una delle seguenti caselle di posta istituzionale: barbaresco@comune.barbaresco.cn.it
tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del pec@pec.comune.barbaresco.cn.it
tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piazza Municipio n. 1 - 12050 BARBARESCO (CN)
con consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune 

La richiesta di accesso civico relativa ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria puó essere presentata:

tramite posta elettronica a una delle seguenti caselle di posta istituzionale: barbaresco@comune.barbaresco.cn.it
tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del pec@pec.comune.barbaresco.cn.it
tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piazza Municipio n. 1 - 12050 BARBARESCO (CN)
con consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune 

A chi rivolgersi se non si riceve risposta
In caso di mancato riscontro e nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso il richiedente puó presentare richiesta di riesame indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Come si puó proporre ricorso
Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puó proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o presentare ricorso al difensore civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso

Registro degli accessi
Il comune di Barbaresco pubblicherà in questa sezione il cd. "Registro degli accessi" contenente l'elenco delle richieste di accesso (civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 1309/2016. I dati saranno aggiornati almeno semestralmente.
Cos'è il diritto di accesso civico
L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale e di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5bis del medesimo decreto.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 va indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, negli altri casi l’istanza deve essere presentata, alternativamente, o all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; puó essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, ed è gratuita.

La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria puó essere presentata:

tramite posta elettronica a una delle seguenti caselle di posta istituzionale: barbaresco@comune.barbaresco.cn.it
tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del pec@pec.comune.barbaresco.cn.it
tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piazza Municipio n. 1 - 12050 BARBARESCO (CN)
con consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune 

La richiesta di accesso civico relativa ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria puó essere presentata:

tramite posta elettronica a una delle seguenti caselle di posta istituzionale: barbaresco@comune.barbaresco.cn.it
tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del pec@pec.comune.barbaresco.cn.it
tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piazza Municipio n. 1 - 12050 BARBARESCO (CN)
con consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune 

A chi rivolgersi se non si riceve risposta
In caso di mancato riscontro e nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso il richiedente puó presentare richiesta di riesame indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Come si puó proporre ricorso
Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puó proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o presentare ricorso al difensore civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso

Registro degli accessi
Il comune di Barbaresco pubblicherà in questa sezione il cd. "Registro degli accessi" contenente l'elenco delle richieste di accesso (civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 1309/2016. I dati saranno aggiornati almeno semestralmente.

L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono. 

L'autocertificazione puó essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con: 
1) le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (compresi istituti, scuole e università, regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico); 
2) i gestori di SERVIZI PUBBLICI (es. Poste, Enel, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.); 
3) i PRIVATI che lo consentono. 

Dal 1° gennaio 2012 l'autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono (art. 15 L. 12 novembre 2011, N 183). 

Possono avvalersi dell'autocertificazione: 
- i cittadini italiani; 
- i cittadini dell'Unione Europea; 
- i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici). 

Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando il modulo allegato o quelli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera. 

L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo. Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido. 

L'autocertificazione puó essere presentata: 
1) di persona; 
2) per lettera o fax, allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata; 
3) se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, puó farlo un parente prossimo (il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale, indicando l'impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve accertarsi dell'identità della persona che ha fatto la dichiarazione. 

Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa. 

Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.

A chi rivolgersi

Per effettuare l'autocertificazione il cittadino puó avvalersi del aiuto del ufficio URP, l'autocertificazone puó essere compilata autonomamente

L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono. 

L'autocertificazione puó essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con: 
1) le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (compresi istituti, scuole e università, regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico); 
2) i gestori di SERVIZI PUBBLICI (es. Poste, Enel, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.); 
3) i PRIVATI che lo consentono. 

Dal 1° gennaio 2012 l'autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono (art. 15 L. 12 novembre 2011, N 183). 

Possono avvalersi dell'autocertificazione: 
- i cittadini italiani; 
- i cittadini dell'Unione Europea; 
- i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici). 

Le dichiarazioni vanno presentate in carta semplice, compilando il modulo allegato o quelli disponibili negli uffici comunali o scrivendo su carta libera. 

L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo. Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido. 

L'autocertificazione puó essere presentata: 
1) di persona; 
2) per lettera o fax, allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata; 
3) se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, puó farlo un parente prossimo (il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale, indicando l'impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve accertarsi dell'identità della persona che ha fatto la dichiarazione. 

Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa. 

Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.

A chi rivolgersi

Per effettuare l'autocertificazione il cittadino puó avvalersi del aiuto del ufficio URP, l'autocertificazone puó essere compilata autonomamente

In allegato i Calendari raccolta rifiuti
In allegato i Calendari raccolta rifiuti
   Il Comune
Comune di Barbaresco - Piazza Del Municipio, 1 - 12050 Barbaresco (CN)
  Tel: 0173.63.51.35   Fax: 0173.63.52.34
  Codice Fiscale: 00417680048   Partita IVA: 00417680048
  P.E.C.: pec@pec.comune.barbaresco.cn.it   Email: barbaresco@comune.barbaresco.cn.it